Articolo 11 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nella graduatoria di cui al precedente articolo 9, comma 7, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica. 2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove. 3. Le prove di efficienza saranno svolte con le modalita' definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Alle prove di efficienza fisica tutti i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica. I concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo articolo 12, comma 4, lettera d). 4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio di cui al successivo articolo 14. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5' e 40"); - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2'); - salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 10"); - piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2'); - salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi, indicati per i concorrenti di sesso maschile nel precedente comma 5 e per quelli di sesso femminile nel precedente comma 6, determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita' indicate nel gia' citato allegato «D», fino ad un massimo di 1,5. Il citato allegato «D» contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove di efficienza fisica ed i comportamenti che i concorrenti dovranno tenere, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.