Articolo 11


                     Prove di efficienza fisica

    1.  I  concorrenti  che  saranno  rientrati  nel numero dei posti
disponibili  nella graduatoria di cui al precedente articolo 9, comma
7, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica.
    2.  La  convocazione  a  dette  prove  sara' data a mezzo lettera
raccomandata,  assicurata  o  telegramma  tramite il Comando generale
dell'Arma   dei   carabinieri  -  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  -  Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione
verra'  indicata  la  sede  presso la quale avranno luogo le suddette
prove.
    3.  Le  prove  di  efficienza  saranno  svolte  con  le modalita'
definite   in  apposito  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.
    Alle  prove  di  efficienza  fisica tutti i concorrenti convocati
dovranno   presentarsi   muniti  di  tenuta  ginnica  e  produrre  il
certificato   di  idoneita'  ad  attivita'  sportiva  agonistica  per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.  La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non  ammissione  del  concorrente  a sostenere le prove di efficienza
fisica.
    I  concorrenti  di  sesso  femminile dovranno inoltre presentarsi
muniti  di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  di presentazione, per lo svolgimento in
piena  sicurezza  delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo articolo 12, comma 4, lettera d).
    4.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara'  considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valida   giustificazione   da   documentare   entro   il   giorno  di
presentazione.  A  tal  fine  l'interessato  dovra'  far pervenire al
predetto  Centro  -  Ufficio  reclutamento  e  concorsi  richiesta di
riconvocazione  (a  mezzo  telegramma  o fax n. 06/33566906) entro il
giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la riconvocazione potra' essere
disposta  purche' risulti compatibile con la data di formazione della
graduatoria   di   ammissione  al  tirocinio  di  cui  al  successivo
articolo 14.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5' e 40");
      - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
      - salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'allegato «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    6.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 10");
      - piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2');
      - salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e' riportato nell'allegato «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    7.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno solo degli esercizi,
indicati per i concorrenti di sesso maschile nel precedente comma 5 e
per  quelli  di  sesso femminile nel precedente comma 6, determinera'
giudizio  di  non  idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi
accertamenti   psico-fisici   ed   attitudinali  e  l'esclusione  dal
concorso.
    Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi,  invece,  determinera'
giudizio   di   idoneita'   alle  prove  di  efficienza  fisica,  con
l'attribuzione  di  un  punteggio  incrementale  secondo le modalita'
indicate nel gia' citato allegato «D», fino ad un massimo di 1,5.
    Il  citato  allegato «D» contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento e di valutazione delle prove di efficienza fisica ed i
comportamenti   che   i   concorrenti  dovranno  tenere,  a  pena  di
esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di precedente infortunio o di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.