Articolo 12


                      Accertamenti psico-fisici

    1.  I  concorrenti  che  avranno  riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma dei carabinieri,
viale  Tor  di  Quinto n. 119 - Roma, a cura della Commissione di cui
all'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  ad accertamenti volti alla
verifica   del   possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio
militare   quali   ufficiali   in   ferma  prefissata  dell'Arma  dei
carabinieri.
    2.  L'idoneita'  psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le  modalita'  previste  dalle  Direttive  tecniche  della  Direzione
generale  della  sanita' militare - datate 5 dicembre 2005 - emanate,
in  applicazione  del  decreto  ministeriale  4 aprile  2000, n. 114,
citato  nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per
delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati idonei al
servizio   militare,   e   con   quelle  definite  nel  provvedimento
dirigenziale   del  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri
emanato  in  applicazione  dell'articolo  3, comma 2, lettera a), del
decreto   ministeriale  26 settembre  2002,  parimenti  citato  nelle
premesse.  L'accertamento  dell'idoneita'  verra' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita.
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti per gli accertamenti psico-fisici
sara'  considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valide   giustificazioni   da   documentare   entro   il   giorno  di
presentazione.  A  tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto  Centro  -  Ufficio  reclutamento  e  concorsi  richiesta di
riconvocazione  (a  mezzo  telegramma  o fax n. 06/33566906) entro il
giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del  motivo  dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto
indicato nel precedente articolo 11, comma 4, del presente decreto.
    4.   I   concorrenti   dovranno   presentarsi  agli  accertamenti
psico-fisici muniti di:
      a)  certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante l'effettuazione da
non oltre tre mesi dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
      b)  lastre  e  referto  di esame radiografico del torace in due
proiezioni,  eseguito  presso  strutture  sanitarie  pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti psico-fisici;
      c)  referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
tre  mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici (solo se
di sesso femminile);
      d)  referto  attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  di  presentazione  (solo  se  di  sesso
femminile).  In  caso  di  positivita'  del  test  di  gravidanza  la
Commissione  non  potra'  in  nessun caso procedere agli accertamenti
previsti  e  dovra'  astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2,  del  gia'  citato  decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, e del punto 9 delle avvertenze riportate nella
Direttiva   tecnica   datata   5 dicembre   2005  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare,  secondo  i quali lo stato di
gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento  all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
      e)  copia  del  profilo sanitario assegnato a conclusione della
visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile).
    5.  A  ciascun  concorrente  verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti  dalle  vigenti  direttive, un profilo sanitario che terra'
conto  delle  caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
      a) statura non inferiore a:
        - m 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
        - m 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
      b) apparato visivo:
        acutezza  visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore   a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  con
correzione  non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico,   a   5   diottrie   per   l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  e  a  4  diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
solo  occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita' oculare
normali  (e'  ammessa  tra  gli  interventi  di  chirurgia rifrattiva
solamente la PRK).
    6.  La  Commissione  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      a) cardiologico con E.C.G.;
      b) oculistico;
      c) odontoiatrico;
      d) otorinolaringoiatrico;
      e) psichiatrico;
      f) ortopedico;
      g)  analisi  completa  delle  urine,  compreso  il  rilievo dei
cataboliti  urinari  dei barbiturici (uso non terapeutico finalizzato
all'abbassamento dei valori della bilirubina indiretta);
      h) analisi del sangue concernente:
        - emocromo completo;
        - glicemia;
        - creatininemia;
        - transaminasemia (ALT - AST);
        - birilubinemia totale e frazionata;
        - G6PDH (metodo quantitativo).
    I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti, altresi', ad
accertamento ginecologico.
    La   Commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel comma 5.
    8.  La  Commissione,  seduta  stante, comunichera' al concorrente
l'esito  della  visita  medica, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
      -  «idoneo»  con  indicazione  del  profilo sanitario di cui al
successivo  comma  9  e  del  punteggio  calcolato  secondo i criteri
indicati nel comma 10;
      «non idoneo» con l'indicazione del motivo.
    9.  Saranno  giudicati  «idonei»  i  concorrenti  riconosciuti in
possesso  degli specifici requisiti di cui al precedente comma 5, cui
sia  stato  attribuito,  secondo  le  direttive  vigenti, il seguente
profilo sanitario minimo:
PS  ^ CO ^ AC ^ AR ^ AV ^ LS ^ LI ^ VS ^ AU ^ 1 ^ 3 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^
2 ^ 3 ^ 2
    10.  Ai concorrenti giudicati «idonei» la Commissione attribuira'
un   punteggio   inteso   a   tenere   conto   delle  caratteristiche
somatofunzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad   ogni
coefficiente  2  (o 3 nei limiti precisati al comma precedente) sara'
attribuito  un  punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del
profilo  stesso,  ad  eccezione  del coefficiente psiche (PS), sara',
invece,  attribuito  un  punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio
massimo  conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di
punti  4. Il punteggio complessivo ottenuto sara' utile ai fini della
formazione  delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14, comma
1, e 15, comma 1.
    11. Fermo restando quanto indicato nel comma 9, saranno giudicati
«non  idonei» dalla predetta Commissione i concorrenti risultati, tra
l'altro, affetti da:
      a)  imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
      b)  disturbi  della  parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
      c)  positivita'  ai cataboliti urinari da confermarsi presso un
ospedale  militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario
od  occasionale,  di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
      d)  malattie  o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di  recupero  dello  stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
      e)  tutte  le  imperfezioni e le infermita' non contemplate nei
precedenti  alinea  comunque incompatibili con la frequenza del corso
ed  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  ferma  prefissata,
ausiliari dell'Arma dei carabinieri.
    12.   Il   giudizio   riportato  al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici  e'  definitivo.  Pertanto, i concorrenti giudicati «non
idonei»   non   saranno   ammessi   a   sostenere   gli  accertamenti
attitudinali.
    13.   Tuttavia,   potranno   essere   sottoposti   ad   ulteriori
accertamenti  psico-fisici, presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento  dell'Arma dei carabinieri, i concorrenti che, giudicati
non   idonei,   produrranno   motivata   istanza,   allegando  idonea
documentazione,  rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata,  relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il
giudizio  di  non  idoneita'.  Tale documentata istanza dovra' essere
spedita  con  lettera  raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento al
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  - Centro nazionale di
selezione  e reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor
di  Quinto  n. 119  -  00191  Roma, improrogabilmente entro il decimo
giorno  successivo a quello della visita medica in cui il concorrente
ha riportato giudizio di inidoneita'.
    14.  In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di cui al
precedente  comma  13, i concorrenti riceveranno comunicazione che il
giudizio  di  non  idoneita'  riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici dovra' intendersi confermato.
    15.  In  caso  di  accoglimento dell'istanza di cui al precedente
comma  13, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f),
acquisiti  dalla  Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
c),  i  verbali  ed  i  referti  delle  visite  mediche sostenute dai
concorrenti  medesimi,  esprimera'  il  suo  giudizio  a  seguito  di
valutazione  della  documentazione  allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti,  ovvero,  qualora  necessario,  a  seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
    16.  Gli interessati riceveranno in ogni caso comunicazione delle
decisioni  assunte  dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera f).
    17.  I  concorrenti  dichiarati  non  idonei anche agli ulteriori
accertamenti  psico-fisici, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno
definitivamente esclusi dal concorso.