Requisiti 1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione all'11° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo tecnico-logistico, specialita' medicina dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto i concorrenti che: a) siano in possesso della cittadinanza italiana; b) godano dei diritti civili e politici; c) non abbiano superato, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera c), il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; d) siano in possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree magistrali precedentemente indicate. Saranno considerate, inoltre, valide anche le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa dichiarazione di equipollenza. Analogamente, saranno considerate valide le lauree conseguite all'estero, sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca equipollenti a quella prescritta per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza; e) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (se di sesso maschile); f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; g) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; h) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13. 3. L'ammissione al corso dei vincitori nonche' la nomina ad ufficiale in ferma prefissata di cui al successivo articolo 19, sono inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'astensione dai comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3 e mantenuti, escluso quello di cui alla lettera c) del precedente comma 1, fino all'ammissione al corso formativo e per tutta la durata dello stesso, fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico-logistico, specialita' medicina.