Articolo 7


                     Documenti di riconoscimento

    1.  Alle  prove  d'esame  ed  agli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali  i  concorrenti  dovranno esibire la carta d'identita' o
altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di fotografia ed in
corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.