Articolo 8


                             Commissioni

    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti Commissioni:
      a)  la  Commissione esaminatrice per la valutazione della prova
di  selezione  culturale,  per  la  valutazione  dei  titoli e per la
formazione delle graduatorie;
      b) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
      c) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
      d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
      e) la Commissione per la valutazione del tirocinio;
      f) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
    2.  La  Commissione  esaminatrice, di cui al comma 1, lettera a),
sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a colonnello, presidente;
      -   due  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a maggiore, membri;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a  capitano  ovvero  un  dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa  appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di
voto.
    3.  La  Commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      -  due  ufficiali  dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il
meno  elevato  in  grado  o,  a  parita'  di  grado,  il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Detta  Commissione si avvarra' durante l'espletamento delle prove
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore   militare  di  educazione  fisica  e  dell'assistenza  di
personale medico.
    4.   La   Commissione   del   Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al  comma  1, lettera c), sara'
composta da:
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente;
      - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
    Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
    5.   La   Commissione   del   Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti  attitudinali  di  cui  al  comma  1,  lettera d), sara'
composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  con qualifica di
perito selettore attitudinale, membro;
      -  un  ufficiale  dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
all'albo, membro.
    Tra i due ufficiali membri, il meno elevato in grado o, a parita'
di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Inoltre  per  tali  accertamenti  la  Commissione si avvarra' del
contributo tecnico-specialistico di personale del citato Centro.
    6.  La  Commissione  per  la valutazione del tirocinio, di cui al
comma 1, lettera e), sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  con qualifica di
perito  selettore  attitudinale,  effettivo  al  Centro  nazionale di
selezione   e   reclutamento   del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, membro;
      -  un  ufficiale  dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
all'albo,  effettivo  al Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro;
      -   due  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a tenente, membri.
    Dei  membri,  il  meno elevato in grado o, a parita' di grado, il
meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
    7. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al comma 1, lettera f), sara' composta da:
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente;
      - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
    Detta   Commissione  potra'  avvalersi  del  supporto  di  medici
specialisti, anche esterni.