Art. 10.

              Nomina in prova e possesso dei requisiti

    Il vincitore del concorso sara' assunto in prova - con riserva di
accertamento  del  possesso  dei requisiti prescritti per la nomina -
con  la  qualifica  di dirigente e con funzioni di responsabile della
direzione relazioni esterne.
    Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  previsto  per  il  trentesimo  livello  stipendiale  della
carriera dirigenziale.
    Ai  sensi degli articoli 41 e 48 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n 445, qualora la data di assunzione in
servizio   fosse   posteriore   di  oltre  sei  mesi  dalla  data  di
presentazione  della  domanda  di ammissione al concorso, i vincitori
dovranno   presentare,  a  pena  di  decadenza,  alla  direzione  del
personale  dell'Autorita', entro trenta giorni dalla predetta data di
assunzione  in  servizio,  una  dichiarazione  sottoscritta  sotto la
propria  responsabilita',  attestante  gli  stati, i fatti nonche' le
qualita'  personali  prescritti  come  requisito dal presente bando e
soggetti a modificazione.
    La  direzione  del  personale  dell'Autorita'  potra'  effettuare
controlli,  ai  sensi  dell'art. 71  del decreto del Presidente della
Repubblica   28 dicembre   2000,   n  445,  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni  rese  nella  domanda di ammissione al concorso o nella
eventuale dichiarazione di cui al comma precedente.
    Entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data di assunzione in
servizio,  il  vincitore  del  concorso dovra' comunque presentare, a
pena  di  decadenza,  alla direzione del personale dell'Autorita', un
certificato  rilasciato  da un'azienda sanitaria locale, da un medico
militare,  ovvero  da  un ufficiale sanitario, attestante l'idoneita'
fisica  al  servizio  continuativo  ed incondizionato nell'impiego al
quale il concorso si riferisce.
    La  nomina  in  ruolo  e'  subordinata  al  compimento, con esito
positivo, di un periodo di prova.
    Il  periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo,
se  concluso favorevolmente, ha la durata di sei mesi a decorrere dal
giorno  di  effettivo  inizio  del  servizio e, nell'ipotesi di esito
sfavorevole,  esso  e'  prorogato  per  altri sei mesi. Al termine di
detto  secondo  periodo,  ove  l'esito  sia ancora sfavorevole, viene
dichiarata dall'Autorita' la risoluzione del rapporto. In tal caso il
dipendente ha titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata ad
1/12 degli emolumenti retributivi annui previsti.
    Il  periodo  di  prova decorre dal giorno di effettivo inizio del
servizio  ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.
    Il personale, assunto a contratto o comandato presso l'Autorita',
che ha partecipato a concorsi risultandone vincitore, e' esentato dal
periodo  di  prova sempreche' il servizio prestato presso l'Autorita'
sia di durata superiore al periodo di prova stesso.
    L'accettazione  dell'assunzione  non  potra' essere in alcun modo
condizionata.
    Il  vincitore  del  concorso  che, senza giustificato motivo, non
assume  servizio entro il termine che sara' stabilito dall'Autorita',
decade dal diritto alla nomina.