Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  del  concorso,  da  nominarsi  con
successivo   provvedimento,   sara'   costituita,   a   norma   degli
articoli 29,  comma  5,  e  32,  comma 4, del testo unico delle norme
concernenti  il  regolamento  del  personale  e  l'ordinamento  delle
carriere  dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, da
un  professore  ordinario  di  prima  fascia o da un magistrato delle
giurisdizioni  superiori,  che la presiede, dal segretario generale e
da un dirigente dell'Autorita'.
    Per  le  lingue  estere  e  per  particolari  esigenze tecniche o
funzionali la commissione potra' avvalersi di esperti.