Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo provvedimento, sara' costituita, a norma degli articoli 29, comma 5, e 32, comma 4, del testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, da un professore ordinario di prima fascia o da un magistrato delle giurisdizioni superiori, che la presiede, dal segretario generale e da un dirigente dell'Autorita'. Per le lingue estere e per particolari esigenze tecniche o funzionali la commissione potra' avvalersi di esperti.