Art. 5. Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame Il punteggio massimo del concorso per titoli ed esami, pari a 100 punti, si ripartisce in 40 punti per i titoli e 60 per le prove d'esame. Di questi ultimi, 30 punti sono attribuiti alla prova scritta e 30 alla prova orale. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano riportato un punteggio relativo ai titoli di almeno 21 punti. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 21 punti nella prova scritta. Per superare la prova orale occorre il punteggio di 21 punti. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei tre punteggi utili che hanno consentito l'ammissione alle prove ed il superamento delle stesse.