Art. 5.

    Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame

    Il punteggio massimo del concorso per titoli ed esami, pari a 100
punti,  si  ripartisce  in  40  punti  per i titoli e 60 per le prove
d'esame.  Di  questi  ultimi,  30  punti  sono  attribuiti alla prova
scritta e 30 alla prova orale.
    Sono ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano riportato
un punteggio relativo ai titoli di almeno 21 punti.
    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che abbiano riportato
un punteggio di almeno 21 punti nella prova scritta.
    Per superare la prova orale occorre il punteggio di 21 punti.
    Il  punteggio  complessivo  sara' determinato dalla somma dei tre
punteggi  utili  che  hanno  consentito l'ammissione alle prove ed il
superamento delle stesse.