Art. 9.

                        Graduatoria di merito

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara' formata secondo
l'ordine  dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui
al precedente art. 5.
    La   graduatoria  del  concorso  sara'  approvata,  con  delibera
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la nomina in
ruolo  avverra'  sotto  condizione  del  possesso  dei  requisiti per
l'assunzione   all'impiego  e  con  l'osservanza  delle  disposizioni
vigenti in materia di precedenza e preferenza nelle nomine.