Art. 9. Graduatoria di merito La graduatoria di merito del concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui al precedente art. 5. La graduatoria del concorso sara' approvata, con delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la nomina in ruolo avverra' sotto condizione del possesso dei requisiti per l'assunzione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di precedenza e preferenza nelle nomine.