Art. 2.
    La   lettera   c),   del   comma   1,  dell'art.  2  del  decreto
interdirigenziale 7 agosto 2006 e' cosi' sostituita:
      «c)  per  un  solo  Corpo, a scelta, gli ufficiali inferiori di
complemento  facenti  parte  delle forze di completamento, per essere
stati  richiamati  in  data  posteriore  alla  entrata  in vigore del
decreto  legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlata
con   le   missioni  internazionali  ovvero  impegnati  in  attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero.
    Non  rientrano,  pertanto,  in  tale  categoria, gli ufficiali di
complemento  che  siano  stati richiamati, a mente delle disposizioni
della    legge    n. 1137/1955,    per    addestramento   finalizzato
all'avanzamento nel congedo;».