Art. 2. La lettera c), del comma 1, dell'art. 2 del decreto interdirigenziale 7 agosto 2006 e' cosi' sostituita: «c) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlata con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;».