IL DIRETTORE GENERALE
      della direzione generale del personale e della formazione

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  contenente  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,   contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
    Vista  la  legge  11 luglio  1980,  n. 312,  concernente il nuovo
assetto  retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
    Visto   l'art.   5  del  decreto-legge  4 ottobre  1990,  n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
    Visti   la   legge   15 dicembre  1990,  n. 395,  ed  il  decreto
legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
    Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12,  cosi'  come  modificato  dall'art.  6,  comma  2, del decreto
legislativo  17 novembre  1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge
1° febbraio  1989,  n. 53  e  di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 200, recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria»;
    Visto  il  decreto  ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
    Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2001, n. 146, recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria  e  dell'Ufficio  Centrale  per  la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di  polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella  provincia  di  Bolzano  e  di  conoscenza delle due lingue nel
pubblico  impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo  1977,  n. 104,  recante  norme  di attuazione dello statuto
speciale  della  regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
    Ritenuto  di  dover  riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista   la   legge   28 dicembre  2000,  n. 445,  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
    Visto   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
28 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 117  del  22 maggio 2006 relativo all'autorizzazione di assunzione
di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni in
deroga  al divieto di assunzioni tra le quali trenta unita' nel Corpo
di polizia penitenziaria;
    Visto  il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro  della  difesa  del  16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi
da  corrispondere  ai  componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
    Vista  la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre  2000,  n. 331)  e  successive modificazioni/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma  prefissata,  nonche'  delega  al  Governo  per  il conseguente
coordinamento con la normativa di settore);
    Visto  il  P.C.D.  del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di
quanto  previsto  dall'art.  16,  comma  5,  del  decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  sono stati individuati i provvedimenti che
fanno  capo  alla  diretta  responsabilita'  gestionale del Direttore
Generale   del   personale   e   della  formazione  del  Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria;
    Considerato  che  rientra nella competenza del Direttore Generale
del  personale  e  della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Posti disponibili per l'assunzione

    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, a
ventisette   posti   di   allievo  agente  di  polizia  penitenziaria
femminile,  riservato  alle volontarie in ferma prefissata di un anno
(VFP1)  che,  se  in  servizio  concluderanno  detta  ferma  entro il
30 dicembre  2006,  o,  se collocati in congedo abbiano concluso tale
ferma nelle Forze armate.
    2.  Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
      a) superiore  al  quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente  non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
      b) inferiore  al  quintuplo  dei  posti messi a concorso, per i
posti  eventualmente  non  coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
    3.  Un  posto  e'  riservato,  subordinatamente al possesso degli
altri requisiti, alle candidate che abbiano conseguito l'attestato di
cui  all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,  n. 752,  per  l'assegnazione  agli istituti penitenziari della
provincia   di   Bolzano.   Nella  domanda  le  concorrenti  dovranno
obbligatoriamente  precisare  in  quale  lingua  (italiano o tedesco)
intendano sostenere le prove concorsuali. Il posto riservato, qualora
non  coperto,  sara'  devoluto  alle  altre  concorrenti in ordine di
graduatoria.
    4.  Resta  salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    5.  Il  Dipartimento  dell'Amministrazione  Penitenziaria  ha  la
facolta' di:
      revocare il presente bando di concorso;
      sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  del  concorso  stesso
nonche' le connesse attivita' di reclutamento;
      modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito, il numero dei posti;
      sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2006.