Art. 11. Accertamenti psico-fisici 1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate sono sottoposte, nel luogo, nel giorno ed ora, che verranno loro preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono escluse dal concorso. 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 120 del decreto legislativo n. 443/1992. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2). 5. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille unita', le commissioni con successivo decreto possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici la candidata e' sottoposta ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 7. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale. 8. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo' proporre ricorso. 9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due dirigenti medici in qualita' di componenti. 10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione. 11. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione medica di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo provvedimento.