Art. 12. Accertamenti attitudinali 1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti psico-fisici sono sottoposte ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima. 2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla Commissione, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio. 4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui la candidata stessa aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale. 5. Avverso al giudizio di non idoneita', la candidata puo' proporre ricorso. 6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e da due dirigenti. 7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione. 8. La candidata che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per la prova d'esame, per l'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali, e' esclusa dal concorso. 9. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente di uno dei componenti o del segretario della Commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.