Art. 12.

                      Accertamenti attitudinali

    1. Le   candidate   che   risultano   idonee   agli  accertamenti
psico-fisici  sono  sottoposte  ad  un  esame attitudinale diretto ad
accertare  il  possesso,  ai  fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' dell'umore, delle
capacita'  di  controllare  le  proprie  istanze  istintuali,  di uno
spiccato  senso  di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di
critica e di autocritica ed al livello di autostima.
    2. La  Commissione  esaminatrice  che  procede  agli accertamenti
attitudinali  e'  composta  da  un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione  Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  alla  ottava, ovvero
appartenenti  all'area  funzionale  C,  posizione  economica  C2,  in
possesso  del  titolo  di  selettore  e  da  due  psicologi  o medici
specializzati  in  psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni    di    segretario    sono   svolte   da   un   funzionario
dell'Amministrazione  Penitenziaria  con  la  qualifica non inferiore
all'ottava,  ovvero  appartenenti  all'area  funzionale  C, posizione
economica C2.
    3. Ai   fini   dell'accertamento   del   possesso  dei  requisiti
attitudinali,  alla  candidata  e'  proposta,  dalla Commissione, una
serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive
ed individuali, integrata da un colloquio.
    4. Le  domande  a  risposta  sintetica  o  a scelta multipla sono
predisposte  avuto  riguardo  alle  funzioni ed ai compiti propri del
ruolo  e  della  qualifica  cui  la  candidata  stessa  aspira e sono
approvate  con  decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo  del  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono
aggiornate   sulla   base  dei  contatti  e  relazioni  con  istituti
specializzati  pubblici  universitari,  per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
    5. Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita',  la  candidata puo'
proporre ricorso.
    6. Il  nuovo  accertamento  e'  effettuato  da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e da due dirigenti.
    7. Il  giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di  accertamento  delle  qualita'  attitudinali  dalla commissione di
seconda  istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.
    8. La  candidata  che  non  si  presenta  nel luogo, nel giorno e
nell'ora   stabilita   per   la  prova  d'esame,  per  l'accertamento
dell'idoneita'  fisica,  psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali, e' esclusa dal concorso.
    9. Per  supplire  ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del   presidente  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione  attitudinale  di  prima  e  seconda istanza, puo' essere
prevista  la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della Commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.