Art. 14.

                        Graduatoria di merito

    1. Ultimata   la   prova  d'esame  e  i  successivi  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali,  la  Commissione  di  cui  all'art. 8
redigera'  per  le  sole  aspiranti  idonee  alle  predette  prove la
graduatoria di merito secondo:
      a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
      b) i  titoli  di seguito indicati da desumere dall'attestato di
servizio  previsto  dal  comma  4  dell'art.  5  del presente bando e
dichiarati  dai  candidati  in  sede  di  presentazione di domanda di
partecipazione   al   concorso   o  nelle  dichiarazioni  sostitutive
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445:
        valutazione  del  periodo  di  servizio svolto in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno;
        missioni in teatro operativo fuori area;
        valutazione      relativa      all'ultima      documentazione
caratteristica;
        riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
        titoli di studio;
        conoscenza  accertata  secondo  standard  NATO, di una o piu'
lingue straniere;
        esito        dei        concorsi        di        istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite;
        numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
        eventuali altri attestati e brevetti.
    2. Nell'ambito   delle   suddette   categorie,   la   Commissione
esaminatrice  determina  i  punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
    3. A  parita'  di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.