Art. 14. Graduatoria di merito 1. Ultimata la prova d'esame e i successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di cui all'art. 8 redigera' per le sole aspiranti idonee alle predette prove la graduatoria di merito secondo: a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; b) i titoli di seguito indicati da desumere dall'attestato di servizio previsto dal comma 4 dell'art. 5 del presente bando e dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di partecipazione al concorso o nelle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno; missioni in teatro operativo fuori area; valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; riconoscimenti, ricompense e benemerenze; titoli di studio; conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere; esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite; numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; eventuali altri attestati e brevetti. 2. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 3. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.