Art. 15.

                         Graduatoria finale

    1. Con  decreto  del  Direttore  Generale  del  personale e della
formazione,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,  viene
approvata  la graduatoria di merito e sono dichiarate le vincitrici e
le  idonee  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
    2. La  graduatoria  delle  vincitrici  e quella delle idonee sono
pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della
giustizia.
    3. Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia  mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    4. Dalla  data  di  pubblicazione  del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.