Art. 15. Graduatoria finale 1. Con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarate le vincitrici e le idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 2. La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. 3. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.