Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1. Sono  escluse  dal  concorso,  le  candidate  che  non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.
    2. Non  possono essere ammesse al concorso coloro che siano state
destituite  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, che
hanno  riportato  condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    3. A   norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  non possono,
altresi',  concorrere  coloro  che siano state dichiarate decadute da
altro  impiego  presso  una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui  alla  lettera d), dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    4. L'Amministrazione  provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di   esclusione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,  la
sussistenza  dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge  per  l'accesso  al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria,  nonche'  l'idoneita'  psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia delle candidate.
    5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le
aspiranti  partecipano  «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
    6. Alle concorrenti che risultano, ad una verifica anche postuma,
in  difetto  dei prescritti requisiti sara' disposta l'esclusione dal
concorso  con  decreto  motivato del Direttore Generale del personale
della formazione.
    7. Le  candidate,  nello  stesso  anno,  non  possono  presentare
domande  di  partecipazione al concorso per altri Corpi di polizia ad
ordinamento civile e militare.