Art. 3. Esclusione dal concorso 1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2. 2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresi', concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d), dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia delle candidate. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 6. Alle concorrenti che risultano, ad una verifica anche postuma, in difetto dei prescritti requisiti sara' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore Generale del personale della formazione. 7. Le candidate, nello stesso anno, non possono presentare domande di partecipazione al concorso per altri Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.