Art. 4.

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai  sensi  dell'art.  10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche'
i   dati   personali   forniti   dalle  candidate  nelle  domande  di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia   -   Dipartimento   dell'Amministrazione  Penitenziaria  -
Direzione  Generale  del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi  polizia  penitenziaria,  per  le  finalita' di gestione del
concorso medesimo.
    2. Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso o alla posizione giuridico-economica delle
candidate.
    4. Le  interessate  godono,  ove  applicabili, dei diritti di cui
alla citata legge n. 675/1996.
    5. Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Ministero   della   giustizia   -  Dipartimento  dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione -
Ufficio  III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2
- 00164 Roma, titolare del trattamento.
    6. Il   responsabile   del  trattamento  e'  il  Dirigente  della
Direzione  Generale  del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi polizia penitenziaria.