Art. 4. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche' i dati personali forniti dalle candidate nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica delle candidate. 4. Le interessate godono, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata legge n. 675/1996. 5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento. 6. Il responsabile del trattamento e' il Dirigente della Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria.