Art. 7.

                    Comunicazione alle aspiranti

    1.  Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
    2.   Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 4ª serie speciale - tutte le
comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta.
    3.  In  nessun  caso  l'Amministrazione si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  postali  derivanti  da  errate, mancate o
tardive   segnalazioni   di  variazione  di  recapito,  da  ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
comunicazioni  o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.