Art. 10.
    I  candidati  ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o
far  pervenire  all'amministrazione  universitaria,  entro il termine
perentorio  di  giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a
quello  in  cui  avranno  ricevuto  il  relativo  invito,  i seguenti
documenti:
      a) una   fotocopia   del  documento  di  identita'  debitamente
firmata;
      b) una fotocopia del codice fiscale;
      c) l'autocertificazione di cittadinanza;
      d) dichiarazione  sostitutiva  di certificazione che attesti il
possesso di diploma di laurea;
      e) la  dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti a
corsi   di   laurea,   scuole   di  specializzazione  o  altro  corso
universitario  post-laurea  e  a master di primo e secondo livello e,
nel caso contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza, e di
non essere titolari di assegno di ricerca;
      f) la  dichiarazione  di  non  aver  usufruito in precedenza di
altre borse di studio di dottorato.
    I  cittadini  stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza.
    Tutti  coloro  che  intendono fruire della borsa di studio di cui
all'art. 9    del    presente   bando   dovranno   inoltre   produrre
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.