Art. 13. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita' iscritti a corsi di laurea o diploma. Il versamento dovra' essere effettuato entro quindici giorni dalla data di scadenza dell'iscrizione. I dottorandi senza borsa sono altresi' tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, pari ad Euro 62.