Art. 13.
    Gli  ammessi  ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso,  di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa   Universita'  iscritti  a  corsi  di  laurea  o  diploma.  Il
versamento  dovra' essere effettuato entro quindici giorni dalla data
di scadenza dell'iscrizione.
    I dottorandi senza borsa sono altresi' tenuti al versamento della
tassa regionale per il diritto allo studio, pari ad Euro 62.