Art. 14. I corsi di dottorato di ricerca o i loro indirizzi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del piano di internazionalizzazione del sistema universitario ex art. 10 decreto ministeriale n. 115 dell'8 maggio 2001, si svolgeranno secondo le modalita' stabilitite nelle rispettive convenzioni. Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, sara' riconosciuto e spendibile nei Paesi partecipanti al progetto. Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto subordinatamente alla stipula delle convenzioni con le strutture estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.