Art. 7.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla
prova  orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati,  con  l'indicazione  dei  voti da ciascuno riportati nella
prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta il
giorno successivo, e per la prova orale nel medesimo giorno, all'albo
della facolta' o del dipartimento presso cui si sono svolte le prove.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.