Art. 7. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta il giorno successivo, e per la prova orale nel medesimo giorno, all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si sono svolte le prove. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.