Art. 8.
    La  graduatoria finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di
utile  collocamento  in  piu'  graduatorie  di  diversi dottorati, il
candidato  dovra' esercitare l'opzione per un solo corso di dottorato
entro  e non oltre sette giorni. I candidati saranno ammessi ai corsi
secondo  l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza
di  eventuali  rinunce  degli  aventi  diritto  prima dell'inizio del
corso,  subentreranno  altrettanti  candidati  secondo l'ordine della
graduatoria.  In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce degli aventi
diritto   prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti
candidati  che  abbiano  optato  per  il  medesimo curriculum secondo
l'ordine della graduatoria.
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
    Ai  sensi  dell'art. 6  della  legge n. 398 del 1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di  chiedere  il  collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
    Il  pubblico  dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del
28 dicembre  2001,  n. 448,  viene posto in aspettativa e conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
    Inoltre,  l'ammissione  e  la  frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.
    I  titolari  di  assegni  di  ricerca,  che  non  siano risultati
vincitori   ma  che  risultino  utilmente  collocati  in  graduatoria
nell'ambito  di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso,
possono  chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in
soprannumero  al  corso  medesimo,  nel  limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    E'  vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di  specializzazione  o  altro  corso  universitario  post-laurea e a
master  di  primo  e  secondo  livello.  Agli iscritti alle scuole di
specializzazione   che  siano  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
dottorato  di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi
sino  alla  cessazione  della  frequenza del corso di dottorato. Tale
disposizione  non  si  applica  ai  laureati  in medicina e chirurgia
iscritti  alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia
conforme alla normativa dell'Unione europea.