Art. 8. La graduatoria finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di diversi dottorati, il candidato dovra' esercitare l'opzione per un solo corso di dottorato entro e non oltre sette giorni. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati che abbiano optato per il medesimo curriculum secondo l'ordine della graduatoria. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 398 del 1989, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, viene posto in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Inoltre, l'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale. I titolari di assegni di ricerca, che non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente collocati in graduatoria nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso, possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in soprannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a master di primo e secondo livello. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. Tale disposizione non si applica ai laureati in medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione europea.