Art. 9. Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo di Euro 10.561,54, al lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente, in rate bimestrali. Per usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere un reddito personale annuo superiore a Euro 15.000,00 lordi. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista.