Art. 9.
    Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di  Euro 10.561,54, al lordo degli oneri previdenziali a carico dello
studente, in rate bimestrali.
    Per  usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere
un reddito personale annuo superiore a Euro 15.000,00 lordi.
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista.