Art. 4.

                            Prove d'esame

    L'esame di ammissione prevede due prove, una scritta e una orale,
intese  ad  accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla
ricerca scientifica nei settori scientifico-disciplinari attinenti al
dottorato  per  il quale concorre. Nel colloquio orale e' compresa la
verifica   della   lingua  o  delle  lingue  straniere  indicate  dal
candidato,   fra   quelle   previste  dal  bando,  nella  domanda  di
partecipazione  al  concorso  e  la  presentazione  di una ipotesi di
progetto   di  ricerca  che  il  candidato  svolgerebbe  in  caso  di
ammissione  al  dottorato. Le prove sono volte, altresi', a garantire
un'idonea  valutazione  comparativa  dei  candidati. La prova scritta
dovra'  essere  svolta  da  tutti  i  candidati in lingua italiana. I
candidati  ai  concorsi di ammissione per i dottorati di ricerca sono
tenuti  a  presentarsi  nel  giorno,  ora  e  luogo  stabilito  senza
attendere ulteriore convocazione.
    Mediante  tale  avviso  s'intende assolta la notifica a tutti gli
effetti di legge.
    Per  sostenere  le  prove, i candidati dovranno esibire un valido
documento  di  riconoscimento  tra  i  seguenti:  carta di identita',
passaporto,  patente di guida, patente nautica, libretto di pensione,
patentino  di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto
d'armi, tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro od
altra  segnatura  equivalente rilasciata da una Amministrazione dello
Stato.  L'assenza  del  candidato  nel  giorno,  luogo  ed  orario di
svolgimento  di  una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.