Art. 5. Commissioni giudicatrici Ciascuna commissione giudicatrice del concorso, nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti, sara' composta da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori di ruolo anche di altri atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di 60 punti per ciascuna prova. Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. La convocazione alla prova orale, per i candidati ammessi ad essa, sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Ateneo, ubicato presso la sede di via della Traspontina n. 21, in Roma e sul sito Internet dell'Universita': www.lumsa.it Il colloquio orale si intende superato nel caso in cui il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60 ed abbia dimostrato una conoscenza sufficiente della lingua straniera indicata. Espletate le procedure concorsuali, ciascuna commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. L'idoneita' ai concorsi si consegue con un punteggio minimo di 80/120. In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento allo loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. La commissione rende pubblici i risultati tramite pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito Internet dell'Universita': www.lumsa.it Mediante tali avvisi si intende assolto l'adempimento relativo alla pubblicita' degli atti. Non saranno, pertanto, inviate comunicazioni a domicilio.