Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  sono  ammessi  ai corsi, secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
    In  caso  di  utile  collocamento  in  piu' graduatorie finali di
merito,  il  candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
    Il  candidato, risultato in base alla graduatoria tra gli ammessi
al  corso,  decade  dall'ammissione  qualora  non  esprima la propria
accettazione  entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo
alla  pubblicazione  dell'esito del concorso; in tal caso subentra il
candidato  che  segue  secondo  l'ordine  della graduatoria. Ai sensi
dell'art. 51,  cormma  6  della  legge  n. 449/1997,  i corsi possono
essere  frequentati,  anche  in  deroga  al  numero  determinato, dai
titolari  di  assegni  di  ricerca  che  abbiano superato le prove di
ammissione.
    Chi  e'  gia'  in  possesso del titolo di dottore di ricerca puo'
essere  ammesso  a  frequentare,  previo  superamento  delle prove di
selezione,  un  secondo  corso di dottorato di ricerca non coperto da
borsa.