Art. 7. Iscrizione ai corsi I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o spedire con raccomandata a.r. all'ufficio dottorati di ricerca della LUMSA - via della Traspontina n. 21 - 00193 Roma (sulla busta dovra' essere chiaramente riportata la dicitura: «Domanda di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca»), entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale, i seguenti documenti: domanda di ammissione al corso di dottorato in carta da bollo; fotocopia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento, debitamente firmata; fotocopia del codice fiscale; due fotografie recenti, formato tessera, firmate a tergo; ricevute dei versamenti della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e della tassa regionale per il diritto allo studio, da parte dei vincitori senza assegnazione della borsa; copia del certificato di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. o autocertificazione avvenuta iscrizione, in seguito a conferma dell'I.N.P.S. e modulo delle rispettive coordinate bancarie, da parte dei beneficiari di borsa di studio; nel caso di titolo conseguito presso un'universita' straniera, documento originale del titolo dichiarato equipollente. Nella domanda di ammissione al corso (l'apposito modulo e' disponibile presso l'ufficio dottorati di ricerca dell'Ateneo e scaricabile alla pagina: www.lumsa.it) il candidato dichiara: di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio (anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio dovranno effettuare tale opzione nell'eventualita' che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci); di non essere titolare di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, e decreto ministeriale 11 febbraio 1998), se vincitore della borsa di studio; di non essere iscritto o, se iscritto, di impegnarsi a sospenderne la frequenza, e di impegnarsi a non iscriversi ad un corso di laurea o ad altro corso di dottorato o ad una scuola di specializzazione o corso di perfezionamento, fino al conseguimento del titolo; di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca; di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico; di essere a conoscenza del fatto che per fruire della borsa di dottorato e' necessario godere di un reddito imponibile personale annuo lordo non superiore a Euro 10.561,54 e di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente alla borsa, per il periodo in cui il proprio reddito personale superi il limite suddetto. I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale di cui all'art. 6, sono considerati rinunciatari ed i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.