Art. 7.

                         Iscrizione ai corsi

    I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di merito
dovranno  presentare  o  spedire  con  raccomandata  a.r. all'ufficio
dottorati  di  ricerca  della  LUMSA  - via della Traspontina n. 21 -
00193  Roma  (sulla  busta  dovra'  essere  chiaramente  riportata la
dicitura:  «Domanda di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca»),
entro  quindici  giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale, i seguenti documenti:
      domanda di ammissione al corso di dottorato in carta da bollo;
      fotocopia    fronte-retro    di    un   valido   documento   di
riconoscimento, debitamente firmata;
      fotocopia del codice fiscale;
      due fotografie recenti, formato tessera, firmate a tergo;
      ricevute  dei  versamenti  della  prima rata del contributo per
l'accesso  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato di ricerca e della
tassa  regionale  per  il diritto allo studio, da parte dei vincitori
senza assegnazione della borsa;
      copia  del  certificato  di  iscrizione  alla gestione separata
I.N.P.S.  o  autocertificazione  avvenuta  iscrizione,  in  seguito a
conferma dell'I.N.P.S. e modulo delle rispettive coordinate bancarie,
da parte dei beneficiari di borsa di studio;
      nel  caso di titolo conseguito presso un'universita' straniera,
documento originale del titolo dichiarato equipollente.
    Nella  domanda  di  ammissione  al  corso  (l'apposito  modulo e'
disponibile  presso  l'ufficio  dottorati  di  ricerca  dell'Ateneo e
scaricabile alla pagina: www.lumsa.it) il candidato dichiara:
      di  chiedere/non  chiedere  l'erogazione  della borsa di studio
(anche  i  vincitori  non  beneficiari della borsa di studio dovranno
effettuare  tale  opzione  nell'eventualita'  che un candidato avente
titolo alla borsa vi rinunci);
      di  non  essere  titolare  di  assegno per la collaborazione ad
attivita'  di  ricerca  (art.  51,  comma  6, legge 27 dicembre 1997,
n. 449,  e decreto ministeriale 11 febbraio 1998), se vincitore della
borsa di studio;
      di  non  essere  iscritto  o,  se  iscritto,  di  impegnarsi  a
sospenderne  la  frequenza,  e  di  impegnarsi a non iscriversi ad un
corso  di  laurea  o  ad  altro corso di dottorato o ad una scuola di
specializzazione  o  corso  di perfezionamento, fino al conseguimento
del titolo;
      di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
      di   essere/non   essere   in   servizio  presso  una  pubblica
amministrazione o altro ente pubblico;
      di  essere a conoscenza del fatto che per fruire della borsa di
dottorato  e'  necessario  godere  di un reddito imponibile personale
annuo  lordo  non  superiore  a  Euro 10.561,54  e  di  impegnarsi  a
restituire  le  somme  percepite  relativamente  alla  borsa,  per il
periodo  in  cui  il  proprio  reddito  personale  superi  il  limite
suddetto.
    I  vincitori  che  non  presentano  la  domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
di  pubblicazione  della  graduatoria  finale di cui all'art. 6, sono
considerati  rinunciatari  ed  i  posti  corrispondenti  sono messi a
disposizione  dei  candidati  classificati  idonei,  secondo l'ordine
della graduatoria.