Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa   del   merito   in  base  alle  prove  effettuate  dalle
commissioni esaminatrici e secondo l'ordine delle graduatone.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinata ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, e' pari a Euro 10.562,54,
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
di  cui  all'art. 2,  commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
    La   durata   dell'erogazione  delle  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso ed e' confermata dal superamento delle
prove  annuali di verifica del lavoro svolto, effettuata dal collegio
dei docenti.
    La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire  dall'inizio dell'attivita' del corso. La borsa di studio non
e'  cumulabile  con  altra  borsa  di qualsiasi genere, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  e di ricerca dei
borsisti.
    La  borsa  di  studio  e'  altresi'  incompatibile con un reddito
personale  complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito
si  evince  dalla  dichiarazione  dei  redditi,  presentata nell'anno
precedente  di  assegnazione  della  borsa, nel quadro riepilogativo,
rigo «Imponibile IRPEF».
    L'erogazione   della  borsa  esclude  nel  modo  piu'  categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
    Le  tasse  e  i  contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono  fissati  in  Euro 1.550 annui, a cui vanno aggiunte Euro 113,84
per  il  versamento  della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario  (ai sensi della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16,
e  successive  modifiche),  per  ciascun  anno  di  corso.  La  tassa
regionale  e  la  prima  rata  da  Euro 775  dovranno  essere versate
contestualmente all'iscrizione, la seconda rata entro il 31 maggio di
ogni  anno  di  corso. Gli assegnatari di borsa di studio sono esenti
dal pagamento dei contributi d'iscrizione e frequenza.