Art. 9.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I   dottorandi   hanno  l'obbligo  di  frequentare  le  attivita'
programmate  dal  collegio  dei  docenti,  di svolgere con assiduita'
l'attivita' di ricerca e di presentare al collegio stesso, al termine
di  ogni  anno,  una  relazione sulle attivita' e le ricerche svolte,
nonche',  alla  fine  del  corso,  una tesi di ricerca con contributi
originali.
    Dopo  il  primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata
una  limitata  attivita'  didattica sussidiaria o integrativa, previo
parere  favorevole  del  collegio docenti; tale attivita' non deve in
ogni  caso  compromettere  l'attivita' di formazione alla ricerca, e'
facoltativa,  senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione di questi dal proseguimento del
corso  di dottorato. Il servizio militare, la maternita' e le assenze
per  grave  e  documentata malattia possono comportare la sospensione
dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
    E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un altro corso di
dottorato,   ad  un  corso  di  perfezionamento,  ad  una  scuola  di
specializzazione o ad un corso di laurea.
    E'  vietata  la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca  dei dottorandi. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio
per  un  corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta. Ai
sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato
dall'art. 52,  comma  57,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, il
pubblico  dipendente  ammesso  a  corsi  di  dottorato  di ricerca e'
collocato  a  domanda  in  congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrono le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
    L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un
terzo  delle presenze previste comporta l'esclusione dal dottorato e,
per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto
percepito.