Art. 5.
                         Prova preselettiva
    1.  Nel  caso  in cui il numero delle domande valide per ciascuna
sede  di  lavoro, di cui all'art. 1, punto 2, del presente bando, sia
pari  o  superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso
dall'amministrazione,    per   tale   sede,   si   potra'   procedere
all'espletamento   di   una   prova   preselettiva   per  determinare
l'ammissione dei candidati al successivo colloquio.
    2.  La prova preselettiva sara' articolata in quesiti, a risposta
multipla,  riguardanti  l'accertamento della conoscenza delle materie
previste  dal  bando  di  selezione per l'espletamento del colloquio,
nonche'  del  possesso  delle  capacita'  attitudinali  a svolgere le
mansioni proprie del posto da ricoprire.
    3.   Il   punteggio   conseguito  nella  prova  preselettiva  non
concorrera' alla formazione del voto finale di merito.
    4.  Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere
il  successivo colloquio un numero di candidati non superiore a dieci
volte  i  posti  messi  a concorso per la sede prescelta. Il predetto
limite  puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
a   pari  merito  con  quello  classificato  all'ultimo  posto  utile
dell'elenco di idoneita'.
    5.  Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione
potra' avvalersi di aziende specializzate in selezione del personale.
    6.   Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale  -  della
Repubblica  Italiana  del  28 novembre  2006 sara' data comunicazione
delle  sedi  e  dei  diari  delle  eventuali  prove  preselettive del
concorso, ovvero delle sedi e diari d'esame dei relativi colloqui.
    7.  L'assenza del candidato nelle sedi e nelle date stabilite per
la   prova   preselettiva   e   per  il  colloquio  interdisciplinare
comportera' l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa.