Art. 5. Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero delle domande valide per ciascuna sede di lavoro, di cui all'art. 1, punto 2, del presente bando, sia pari o superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso dall'amministrazione, per tale sede, si potra' procedere all'espletamento di una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati al successivo colloquio. 2. La prova preselettiva sara' articolata in quesiti, a risposta multipla, riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di selezione per l'espletamento del colloquio, nonche' del possesso delle capacita' attitudinali a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di merito. 4. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere il successivo colloquio un numero di candidati non superiore a dieci volte i posti messi a concorso per la sede prescelta. Il predetto limite puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati a pari merito con quello classificato all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 5. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione potra' avvalersi di aziende specializzate in selezione del personale. 6. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - della Repubblica Italiana del 28 novembre 2006 sara' data comunicazione delle sedi e dei diari delle eventuali prove preselettive del concorso, ovvero delle sedi e diari d'esame dei relativi colloqui. 7. L'assenza del candidato nelle sedi e nelle date stabilite per la prova preselettiva e per il colloquio interdisciplinare comportera' l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa.