Art. 8.
     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria.
    1.  Le  Commissioni formuleranno la graduatoria di merito secondo
l'ordine decrescente risultante dal voto riportato nel colloquio.
    2.  La  graduatoria  generale  di  merito  sara'  formata  con il
criterio  che  a  parita'  di  punti  verra'  data  la  preferenza al
candidato piu' giovane di eta'.
    3.  Saranno  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti messi a
concorso,  i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale
di merito.
    4. La graduatoria generale di merito sara' approvata con apposito
provvedimento  e  verra'  comunicata mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - della Repubblica italiana.
    5.   Dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
    6. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.