Art. 8. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria. 1. Le Commissioni formuleranno la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal voto riportato nel colloquio. 2. La graduatoria generale di merito sara' formata con il criterio che a parita' di punti verra' data la preferenza al candidato piu' giovane di eta'. 3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito. 4. La graduatoria generale di merito sara' approvata con apposito provvedimento e verra' comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - della Repubblica italiana. 5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative. 6. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.