Art. 4.
                      Commissioni esaminatrici
    1.  Con  successivo provvedimento saranno nominate le commissioni
esaminatrici,  relative  alle sedi di lavoro di cui all'art. 1, punto
2,  del  presente  bando,  garantendo il rispetto delle situazioni di
incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni in materia.
    2.  Apposita  commissione  sara'  eventualmente  nominata ai fini
dell'espletamento   dell'eventuale   prova  preselettiva  di  cui  al
successivo articolo.