Art. 4. Commissioni esaminatrici 1. Con successivo provvedimento saranno nominate le commissioni esaminatrici, relative alle sedi di lavoro di cui all'art. 1, punto 2, del presente bando, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni in materia. 2. Apposita commissione sara' eventualmente nominata ai fini dell'espletamento dell'eventuale prova preselettiva di cui al successivo articolo.