Art. 5.
             Forme di presentazione della documentazione
    Tutti  i  titoli  devono  essere  documentati  con certificazione
originale o in copia autenticata nei modi di legge.
    Il candidato puo' comprovare il possesso dei titoli facoltativi e
obbligatori  richiesti  per l'ammissione all'avviso con dichiarazioni
sostitutive    da    produrre   contestualmente   alla   domanda   di
partecipazione.  Tali  dichiarazioni,  per  le quali non e' richiesta
autentica di firma, possono essere rese per stati, qualita' personali
e  fatti  (allegato  n. 2)  ai  sensi  dell'art. 46  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    Le  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di notorieta', possono
essere rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza   dell'interessato   (allegato   n. 3)  e  cio'  ai  sensi
dell'art. 47 del cennato decreto del Presidente delal Repubblica.
    Ove  il  candidato  alleghi  documenti e titoli alla domanda essi
devono  essere  prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di  legge,  ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  con  la  quale l'interessato ne attesti la
conformita' all'originale.
    Tale  dichiarazione  di conformita' puo' essere estesa anche alle
pubblicazioni,   purche'   le   stesse   vengano  allegate  in  copia
fotostatica    con   testo   integrale.   La   sottoscrizione   delle
dichiarazioni  sostitutive  presentate contestualmente alla domanda o
richiamate   dalla   stessa  non  deve  essere  autenticata  se  tali
dichiarazioni  sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un
documento di riconoscimento.
    Tutte  le  agevolazioni  relative all'autocertificazione verranno
applicate purche' correttamente espresse e redatte in forma esaustiva
in tutte le componenti.
    Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola
specifica  che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali, nel
caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di formazione o uso di atti
falsi,  richiamate  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
    Per  coloro  che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che:
      chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa  uso,  e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in  materia  (art. 76  del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000);
      l'Amministrazione  e'  tenuta  ad  effettuare  idonei controlli
sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalita' di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
      qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la
non  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade   dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato  dall'Amministrazione  stessa  sulla base delle dichiarazioni
non veritiere (art. 75).
    Fatte  salve  le  eccezioni  di  cui  sopra, non saranno presi in
considerazione titoli non documentati formalmente.
    Qualora  in  costanza  di svolgimento della procedura concorsuale
siano  emanate  norme  o  regolamenti  che consentano di semplificare
ulteriormente  le modalita' di presentazione della documentazione, le
stesse sono da intendersi immediatamente recepite dal presente bando.