Art. 5. Forme di presentazione della documentazione Tutti i titoli devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata nei modi di legge. Il candidato puo' comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione all'avviso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non e' richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualita' personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', possono essere rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e cio' ai sensi dell'art. 47 del cennato decreto del Presidente delal Repubblica. Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale l'interessato ne attesti la conformita' all'originale. Tale dichiarazione di conformita' puo' essere estesa anche alle pubblicazioni, purche' le stesse vengano allegate in copia fotostatica con testo integrale. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purche' correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti. Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); l'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalita' di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio); qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). Fatte salve le eccezioni di cui sopra, non saranno presi in considerazione titoli non documentati formalmente. Qualora in costanza di svolgimento della procedura concorsuale siano emanate norme o regolamenti che consentano di semplificare ulteriormente le modalita' di presentazione della documentazione, le stesse sono da intendersi immediatamente recepite dal presente bando.