Art. 10. Graduatorie di merito 1. Per ciascuna immissione le commissioni di cui al comma 1 del precedente art. 6 redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella selezione culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di merito, rispettivamente, per il CEMM e per il Corpo delle Capitanerie di Porto, in relazione alla domanda prodotta dagli aspiranti. 2. A parita' di punteggio e' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parita' e' data precedenza al candidato avente minore eta' ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 9 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreti dirigenziali adottati dalla Direzione Generale per il Personale Militare. La graduatoria di merito relativa al Corpo delle Capitanerie di Porto e' approvata con decreto interdirigenziale adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto.