Art. 10.

                        Graduatorie di merito

    1.  Per  ciascuna immissione le commissioni di cui al comma 1 del
precedente  art. 6 redigono le graduatorie di merito sulla base della
somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella selezione culturale e
nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare sono redatte due
distinte graduatorie di merito, rispettivamente, per il CEMM e per il
Corpo  delle Capitanerie di Porto, in relazione alla domanda prodotta
dagli aspiranti.
    2.  A  parita' di punteggio e' data la precedenza ai candidati in
possesso  dei  titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n.  487  e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Tali titoli devono essere posseduti
alla  data  di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore
parita'  e'  data precedenza al candidato avente minore eta' ai sensi
del  comma  7  dell'art. 3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dal comma 9 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191
e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.   Le   graduatorie   di  merito  sono  approvate  con  decreti
dirigenziali  adottati  dalla  Direzione  Generale  per  il Personale
Militare.   La   graduatoria   di  merito  relativa  al  Corpo  delle
Capitanerie  di  Porto  e'  approvata  con  decreto interdirigenziale
adottato  dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare di
concerto con il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto.