Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice  sara' nominata con decreto del
presidente  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica  e vulcanologia e
sara'  composta da tre membri, di cui uno con funzione di presidente,
e da un segretario.
    2.  La  commissione dovra' concludere i lavori entro quattro mesi
dalla  data della prima convocazione. Il presidente dell'Istituto, in
casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga
per un periodo non superiore a due mesi.