Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e sara' composta da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario. 2. La commissione dovra' concludere i lavori entro quattro mesi dalla data della prima convocazione. Il presidente dell'Istituto, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga per un periodo non superiore a due mesi.