Art. 6.

                          Titoli valutabili

    1. La commissione, nel corso della prima riunione, predetermina i
criteri  di  massima  per  la valutazione delle prove e dei titoli e,
procede  alla  verifica del possesso del requisito di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b) del presente bando.
    2.  La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte
e prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati.
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente di 10 punti. I titoli valutabili e i punteggi a essi
attribuibili sono i seguenti:
      a) titolo di studio fino a un massimo di punti 2;
      b) esperienza lavorativa richiesta dal precedente art. 2, comma
1, lettera b), fino a un massimo di punti 6;
      c) altri  titoli  attinenti  al  posto  a  concorso,  fino a un
massimo di punti 2.
    4.  I  titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per  la presentazione delle domande e dovranno essere
idoneamente  documentati  entro  lo stesso termine, pena l'esclusione
dalla valutazione.
    5.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere, in
qualsiasi  momento, a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese e dei titoli prodotti dal candidato.