Art. 6. Titoli valutabili 1. La commissione, nel corso della prima riunione, predetermina i criteri di massima per la valutazione delle prove e dei titoli e, procede alla verifica del possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente bando. 2. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati. 3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 10 punti. I titoli valutabili e i punteggi a essi attribuibili sono i seguenti: a) titolo di studio fino a un massimo di punti 2; b) esperienza lavorativa richiesta dal precedente art. 2, comma 1, lettera b), fino a un massimo di punti 6; c) altri titoli attinenti al posto a concorso, fino a un massimo di punti 2. 4. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, pena l'esclusione dalla valutazione. 5. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere, in qualsiasi momento, a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e dei titoli prodotti dal candidato.