Art. 7.

                     Prove d'esame e valutazione

    1. Le prove d'esame consisteranno in:
      a) prima  prova  scritta:  tema  su  uno degli argomenti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b);
      b) seconda  prova scritta: quiz a risposta sintetica su materie
amministrativo-contabili;
      c) prova  orale: un colloquio diretto ad accertare il possesso,
da  parte del candidato, dell'esperienza richiesta dall'art. 2, comma
1,  lettera  b)  e  sugli  argomenti  delle prove scritte. Durante il
colloquio  verra'  accertata anche la conoscenza della lingua inglese
mediante  traduzione  in  italiano  di  un  brano scritto in inglese,
nonche', per gli stranieri, la conoscenza della lingua italiana.
    2. Per essere ammessi alle prove i candidati devono presentare un
valido documento di identita' personale provvisto di fotografia.
    3. La mancata presentazione alle prove nel giorno stabilito sara'
considerata come rinuncia al concorso.
    4.  Ai  fini  della  valutazione,  la  commissione  dispone di un
punteggio  di  30/30 sia per la prima e seconda prova scritta che per
il colloquio.
    5.  L'ora,  il  giorno  e  il  luogo  delle  prove  scritte  sono
comunicati  ai  candidati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento  con  almeno  quindici  giorni di preavviso rispetto alla
data in cui devono sostenere le predette prove.
    6. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato in
ciascuna delle prove scritte un punteggio non inferiore a 21/30.
    7.  Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione,  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, del
punteggio  riportato  nelle  prove  scritte,  nella  valutazione  dei
titoli,  della  data,  ora  e sede di svolgimento della prova stessa,
almeno venti giorni prima del giorno in cui lo devono sostenere.
    8.  Il  colloquio  si  svolgera'  in un'aula aperta al pubblico e
s'intendera'  superato  con un punteggio non inferiore a 21/30 e, per
quanto  riguarda  la conoscenza della lingua inglese, con un giudizio
almeno sufficiente.
    9.  Al  termine di ogni seduta, l'elenco dei candidati esaminati,
con  l'indicazione  dei  voti  attribuiti,  e' affisso presso la sede
d'esame   ed  e'  firmato  dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione.
    10.  Dopo la prova, la commissione forma la graduatoria di merito
secondo  l'ordine  decrescente  dei punteggi conseguiti dai candidati
nelle  prove  scritte,  in  quella orale e nei titoli e trasmette gli
atti   al   presidente   dell'Istituto   per   l'approvazione   e  la
proclamazione del vincitore.