Art. 3.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ยช'serie  speciale - decorrono i trenta giorni previsti
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21   giugno  1995,  n. 236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
      Viterbo, 26 settembre 2006
                                              Il rettore: Mancini