Art. 3.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      A) titolo di studio: requisito minimo per l'accesso:
        laurea  triennale  del nuovo ordinamento (L): classe 31 delle
lauree  in  scienze  giuridiche;  classe  15  classe  delle lauree in
scienze  politiche  e  delle relazioni internazionali; classe 2 delle
lauree  in  scienze  dei servizi giuridici; classe 19 delle lauree in
scienza dell'amministrazione;
      possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso di:
        laurea  specialistica del nuovo ordinamento appartenente alla
classe 22/S;
        diploma  di  laurea  (DL) conseguito ai sensi della normativa
previgente  al decreto ministeriale n. 509/1999 (vecchio ordinamento)
in giurisprudenza ed equipollenti;
      B) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
      C) godimento dei diritti politici;
      D)  idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione sottoporra'
a  visita  medica  di controllo i vincitori di concorso, da parte del
medico competente dell'Universita';
      E)  di  essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo
di leva;
      F)  non  aver  riportato condanne penali ne' avere procedimenti
penali pendenti, ovvero le indicazioni delle condanne riportate, alla
data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa (anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  altro  impiego  statale  ai  sensi dell'art. 127, primo
comma,  lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I  cittadini  degli  stati  membri  dell'Unione  europea dovranno
possedere,  ai  fini  della partecipazione alla selezione, i seguenti
requisiti:
      1)  essere  in  possesso  di  un  titolo  di  studio dichiarato
equipollente  in  base  ad  accordi  internazionali, ovvero essere in
possesso   di   idonea  documentazione  rilasciata  dalle  competenti
autorita'  ai  sensi  dell'art. 38,  comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.  Il candidato e' ammesso con riserva al concorso qualora
il  provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata la
relativa procedura
      2)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      3)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      4) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'esclusione  dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo
svolgimento  delle  prove,  con  motivato  provvedimento e notificata
all'interessato.