Art. 21. R i c o r s i 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.