Art. 21.

                            R i c o r s i

    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale  e'  ammesso,  per  i  soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario   al  Presidente  della  Repubblica,  entro  centoventi
giorni,  oppure  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R., entro sessanta
giorni   dalla   data   di   pubblicazione  all'albo  o  di  notifica
all'interessato.