Art. 4.

                  Requisiti generali di ammissione

    I  requisiti  per la partecipazione alla valutazione comparativa,
richiesti per l'assegno indviduato all'art. 1, sono i seguenti:
      diploma  di  laurea  in  scienze agrarie o scienze biologiche o
scienze  e tecnologie delle produzioni animali o medicina veterinaria
o    scienze    biotecnologiche    veterinarie   conseguito   secondo
l'ordinamento  vigente  prima  dell'applicazione  del  D.M. 509/1999,
oppure laurea specialistica delle classi 6/S, 9/S, 47/S, 79/S;
      esperienza  post-laurea  di  almeno  un  anno, su temi connessi
all'argomento  oggetto  del  presente assegno di ricerca oppure nella
ricerca   in   campo   zootecnico  o  veterinario.  Tale  esperienza,
debitamente  attestata,  potra'  derivare  da  dottorato  di ricerca,
assegno   di   ricerca,   borsa   di  studio  o  altro  contratto  di
collaborazione;
      la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
    Nel  caso  in  cui il titolo di studio sia conseguito all'estero,
deve essere equivalente a quelli richiesti e deve essere riconosciuto
in Italia dell'autorita' competente.
    Non   sono   ammessi   a   partecipare  alla  presente  selezione
comparativa   i   dipendenti   di   ruolo  delle  universita',  degli
osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, degli enti pubblici
ed   istituzioni  di  ricerca  di  cui  all'art. 8  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 dicembre 1993, n. 593 e
successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.
    Non  e'  compatibile  con l'assegno di ricerca di cui al presente
bando:
      il  contemporaneo godimento di altri assegni di ricerca o borse
di   studio,  tranne  quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di  ricerca  del titolare dell'assegno; il tutor dovra' concordare un
programma  d'attivita'  con  l'istituto  ospitante;  la  durata delle
permanenza  dell'estero  non  potra'  superare i cinque mesi/anno; il
periodo  di  permanenza  dell'estero  si  considera  parte integrante
dell'attivita'   dell'assegnista   e   dovra'  essere  opportunamente
documentata   dall'assegnista  medesimo  con  una  relazione  vistata
dall'Istituto  ospitante  e  dal  direttore  dell'Istituto concedente
l'assegno;
      la  contemporanea  esistenza  di  qualunque  altro  reddito  da
lavoro,  altri  assegni  di  ricerca,  altre  borse,  sovvenzioni, ad
eccezione  di  redditi destinati a garantire la copertura delle spese
per  effettuare  stage  all'estero  - salva la possibilita' di essere
collocato   in  aspettativa  senza  assegni,  prevista  dall'art. 51,
comma 6, della legge n. 449/1997;
      la  contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo.