Art. 4. Requisiti generali di ammissione I requisiti per la partecipazione alla valutazione comparativa, richiesti per l'assegno indviduato all'art. 1, sono i seguenti: diploma di laurea in scienze agrarie o scienze biologiche o scienze e tecnologie delle produzioni animali o medicina veterinaria o scienze biotecnologiche veterinarie conseguito secondo l'ordinamento vigente prima dell'applicazione del D.M. 509/1999, oppure laurea specialistica delle classi 6/S, 9/S, 47/S, 79/S; esperienza post-laurea di almeno un anno, su temi connessi all'argomento oggetto del presente assegno di ricerca oppure nella ricerca in campo zootecnico o veterinario. Tale esperienza, debitamente attestata, potra' derivare da dottorato di ricerca, assegno di ricerca, borsa di studio o altro contratto di collaborazione; la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Nel caso in cui il titolo di studio sia conseguito all'estero, deve essere equivalente a quelli richiesti e deve essere riconosciuto in Italia dell'autorita' competente. Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione comparativa i dipendenti di ruolo delle universita', degli osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, degli enti pubblici ed istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI. Non e' compatibile con l'assegno di ricerca di cui al presente bando: il contemporaneo godimento di altri assegni di ricerca o borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno; il tutor dovra' concordare un programma d'attivita' con l'istituto ospitante; la durata delle permanenza dell'estero non potra' superare i cinque mesi/anno; il periodo di permanenza dell'estero si considera parte integrante dell'attivita' dell'assegnista e dovra' essere opportunamente documentata dall'assegnista medesimo con una relazione vistata dall'Istituto ospitante e dal direttore dell'Istituto concedente l'assegno; la contemporanea esistenza di qualunque altro reddito da lavoro, altri assegni di ricerca, altre borse, sovvenzioni, ad eccezione di redditi destinati a garantire la copertura delle spese per effettuare stage all'estero - salva la possibilita' di essere collocato in aspettativa senza assegni, prevista dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997; la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.