Art. 10.

                      Assunzione del vincitore

    1. L'assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale  di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle  modalita'  e  delle  limitazioni  previste  dalla legislazione
vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
    2.  Il  vincitore e' comunque obbligato a permanere nella sede di
prima  assegnazione,  di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando,
per   cinque   anni,  fatte  salve  diverse  determinazioni  disposte
dall'amministrazione a propria tutela ed interesse.
    3.  Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni  di  cui  al  comma  1,  sara'  invitato  a  mezzo lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto
individuale   di   lavoro   a   tempo   pieno   ed  indeterminato  e,
contestualmente, lo stesso vincitore sara' invitato a presentare od a
far  pervenire  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il  termine  di  trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui ricevera' il relativo invito, i seguenti documenti:
      a) la  documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti
previsti  per  l'ammissione  alla  procedura  concorsuale  di  cui al
presente  bando  di concorso. Il vincitore potra' altresi' comprovare
il  possesso dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione
sostitutiva  di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n. 445/2000   e  sottoscritta
dall'interessato.  La  dichiarazione sostitutiva di certificazione si
considerera' prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al
comma  3. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.  Nello stesso termine di giorni trenta il vincitore sara'
invitato,  inoltre, a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  la  dichiarazione dell'insussistenza di
situazioni   di   incompatibilita'   e  cumulo  di  impieghi  di  cui
all'art. 53   del   decreto   legislativo  n. 165/2001  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
      b) certificato di idoneita' all'impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell'Azienda  sanitaria  locale  competente  per territorio dal quale
risulti l'idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego  di  cui  trattasi.  In caso di eventuale
imperfezione  fisica  il certificato medico dovra' farne menzione con
la  dichiarazione  che  essa  non  e'  tale  da menomare l'attitudine
all'impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito.
Qualora  il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere
rilasciato    esclusivamente   dall'Azienda   sanitaria   locale   di
appartenenza   dell'aspirante   e   contenere,   oltre  ad  un'esatta
descrizione   della  natura  e  del  grado  di  invalidita',  ed  una
descrizione   delle   condizioni   attuali  risultanti  da  un  esame
obiettivo,  anche  la  dichiarazione che l'invalido non ha perduto la
capacita'  lavorativa  e  che  egli,  per la natura ed il grado della
menomazione,  non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita'
dei  compagni  di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre,
che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle funzioni
da  svolgere.  La  capacita'  lavorativa  dei  candidati portatori di
handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge
5 febbraio  1992, n. 104. L'amministrazione ha, comunque, la facolta'
di  sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del
concorso.
    4.  I  vincitori  cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione
europea  regolarmente  soggiornanti  in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del    Presidente   della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n. 445
limitatamente   agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai  fatti
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte  salve  le  speciali  disposizioni  contenute nelle leggi e nei
regolamenti   concernenti   la   disciplina  dell'immigrazione  e  la
condizione di straniero.
    5. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini
di  Stati  non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel
territorio   dello   Stato,   possono   utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive  di  cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 445/2000  nei  casi  in cui la produzione delle
stesse  avvenga  in  applicazione  di  convenzioni internazionali fra
l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante.
    6. Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi 4 e 5 gli stati,
le   qualita'   personali   e  i  fatti,  sono  documentati  mediante
certificazioni  o  attestazioni rilasciate dalla competente autorita'
dello  Stato  estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua italiana
autenticata  dall'autorita'  consolare  italiana  che  ne  attesta la
conformita'.
    7. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione
nei  termini  indicati,  fatta  salva  la possibilita' di una proroga
degli  stessi  a  richiesta  dell'interessato  nel caso di comprovato
impedimento,  non  si  potra'  dare  luogo alla stipula del contratto
individuale di lavoro.
    8.  Con  la  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro  il
vincitore verra' assunto in prova con il profilo di ricercatore - III
livello  - e gli verra' corrisposto il trattamento economico iniziale
previsto  dal  vigente  C.C.N.L.  del comparto Istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione per il profilo ed il livello attribuiti.
    9.  Il  periodo di prova ha la durata e le modalita' previste dal
C.C.N.L.   del   comparto   Istituzioni   ed   enti   di   ricerca  e
sperimentazione  vigente al momento dell'assunzione e non puo' essere
rinnovato  o  prorogato  alla  scadenza.  Ai  fini del compimento del
periodo  di  prova  si  tiene  conto del solo servizio effettivamente
prestato. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo
ciascuna  delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza   obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva  del
preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    10.  Decorso  il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia  stato  risolto  da  una  delle  parti,  il dipendente si intende
confermato  in  servizio  e  gli  viene riconosciuta l'anzianita' dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
    11.  In  caso  di  mancata  assunzione  in  servizio  nel termine
stabilito,  salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il
vincitore decade dall'assunzione.