Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    1.  La  graduatoria  di  merito del concorso e' formulata secondo
l'ordine   decrescente   di   votazione   complessiva  riportata  dai
candidati, sommando i punteggi attribuiti per i titoli e per le prove
di  cui  al  precedente  art. 5,  comma  1  e  2,  tenuto conto delle
disposizioni  in  materia di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni   ed   integrazioni.   Sara'  dichiarato  vincitore  il
candidato collocatosi primo nella graduatoria di merito.
    2.  La  graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore
dell'Osservatorio  astronomico  di  Torino  previo accertamento della
regolarita'  della  procedura  concorsuale ovvero, nel caso in cui il
direttore   dell'Osservatorio   sia   chiamato   a  far  parte  della
commissione  esaminatrice,  con  atto  del  direttore  amministrativo
dell'INAF,   previa   apposita   relazione   del   responsabile   del
procedimento.  La  graduatoria  di  merito  e'  pubblicata  sul  sito
internet dell'INAF www.inaf.it. Di tale pubblicazione e' data notizia
mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    3.  L'INAF  si  riserva  la possibilita' di un eventuale utilizzo
successivo  della medesima graduatoria qualora il vincitore, chiamato
dall'INAF   a   prendere   servizio,  dichiari  di  voler  rinunciare
all'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  con  l'Istituto  ovvero
qualora, per qualsiasi altra causa, non sia possibile addivenire alla
stipula  con  il  vincitore  del  relativo  contratto  individuale di
lavoro.