Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    1.  La  graduatoria  di  merito del concorso e' formulata secondo
l'ordine   decrescente   di   votazione   complessiva  riportata  dai
candidati, sommando i punteggi attribuiti per i titoli e per le prove
di  cui  al  precedente  art. 5,  commi  1  e  2,  tenuto conto delle
disposizioni  in  materia di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni   ed   integrazioni.   Sara'  dichiarato  vincitore  il
candidato collocatosi primo nella graduatoria di merito.
    2.  La  graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore
dell'Istituto  di  astrofisica  spaziale  e  fisica cosmica di Milano
previo  accertamento  della  regolarita'  della procedura concorsuale
ovvero, nel caso in cui il direttore dell'Istituto sia chiamato a far
parte   della   commissione  esaminatrice,  con  atto  del  direttore
amministrativo  dell'INAF, previa apposita relazione del responsabile
del  procedimento.  La  graduatoria  di merito e' pubblicata sul sito
Internet dell'INAF www.inaf.it. Di tale pubblicazione e' data notizia
mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    3.  L'INAF  si  riserva  la possibilita' di un eventuale utilizzo
successivo  della medesima graduatoria qualora il vincitore, chiamato
dall'INAF   a   prendere   servizio,  dichiari  di  voler  rinunciare
all'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  con  l'Istituto  ovvero
qualora, per qualsiasi altra causa, non sia possibile addivenire alla
stipula  con  il  vincitore  del  relativo  contratto  individuale di
lavoro.