Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    1.  La  graduatoria  di  merito del concorso e' formulata secondo
l'ordine   decrescente   di   votazione   complessiva  riportata  dai
candidati, sommando i punteggi attribuiti per i titoli e per le prove
di  cui  al  precedente  art. 5,  comma  1  e  2,  tenuto conto delle
disposizioni  in  materia di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni   ed   integrazioni.   Sara'  dichiarato  vincitore  il
candidato collocatosi primo nella graduatoria di merito.
    2.  La  graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore
dell'Istituto di radioastronomia di Bologna previo accertamento della
regolarita'  della  procedura  concorsuale ovvero, nel caso in cui il
direttore  dell'istituto  sia  chiamato a far parte della commissione
esaminatrice, con atto del direttore amministrativo dell'INAF, previa
apposita  relazione del responsabile del procedimento. La graduatoria
di  merito  e' pubblicata sul sito internet dell'INAF www.inaf.it. Di
tale  pubblicazione  e' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
    3.  L'INAF  si  riserva  la possibilita' di un eventuale utilizzo
successivo  della medesima graduatoria qualora il vincitore, chiamato
dal-l'INAF   a   prendere  servizio,  dichiari  di  voler  rinunciare
all'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  con  l'Istituto  ovvero
qualora, per qualsiasi altra causa, non sia possibile addivenire alla
stipula  con  il  vincitore  del  relativo  contratto  individuale di
lavoro.