Art. 6.

                           Prove di esame

    1. Le prove di esame consistono:
      a) in   una   prova  scritta  sulle  materie  attinenti  l'area
scientifica  di  cui  all'art. 1,  comma  1. Il tempo concesso per la
prova scritta sara' stabilito dalla commissione esaminatrice;
      b) in  una  prova  orale  vertente principalmente sulle materie
attinenti  l'area scientifica di cui all'art. 1, comma 1, nella quale
si  procedera'  anche  all'accertamento della conoscenza della lingua
inglese.  Per i candidati non italiani nel corso della prova orale si
procedera'  anche  all'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
italiana.  Al  termine  di  ogni  seduta dedicata alla prova orale la
commissione  esaminatrice  formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto
elenco,   sottoscritto   dal   presidente   e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso presso la sede ove si svolge la prova orale.
    2.  I  candidati  non  possono introdurre, nella sede della prova
scritta,   carta   da   scrivere,   appunti   manoscritti,   libri  o
pubblicazioni  di  qualunque  specie;  possono  consultare soltanto i
dizionari.  L'uso  di  telefoni  cellulari  e, comunque, ogni tipo di
comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova.
    3.  La  votazione complessiva risultera' dalla somma dei punteggi
riportati nella valutazione dei titoli e delle prove di esame.