Art. 6. Prove di esame 1. Le prove di esame consistono: a) in una prova scritta sulle materie attinenti l'area scientifica di cui all'art. 1, comma 1. Il tempo concesso per la prova scritta sara' stabilito dalla commissione esaminatrice; b) in una prova orale vertente principalmente sulle materie attinenti l'area scientifica di cui all'art. 1, comma 1, nella quale si procedera' anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Per i candidati non italiani nel corso della prova orale si procedera' anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso presso la sede ove si svolge la prova orale. 2. I candidati non possono introdurre, nella sede della prova scritta, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto i dizionari. L'uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova. 3. La votazione complessiva risultera' dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e delle prove di esame.