Art. 4. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con atto del direttore amministrativo, su proposta del Presidente dell'INAF, ed e' composta secondo quanto stabilito dal Regolamento del personale dell'INAF e dal disciplinare sulle modalita' generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso concorsi pubblici, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006. 2. Nell'ambito del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e' individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi ad ogni fase della procedura concorsuale.