Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    1. La commissione esaminatrice e' nominata con atto del direttore
amministrativo,  su proposta del Presidente dell'INAF, ed e' composta
secondo  quanto  stabilito  dal Regolamento del personale dell'INAF e
dal disciplinare sulle modalita' generali per il reclutamento a tempo
indeterminato, attraverso concorsi pubblici, di personale con profilo
di  ricercatore  e  tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo
dal  IX  al  IV  livello  approvato  con  Delibera  del  Consiglio di
amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006.
    2.  Nell'ambito  del  provvedimento  di  nomina della commissione
esaminatrice  si  provvede  alla  nomina  del segretario, il quale e'
individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito
di  accertare  e  garantire il rispetto della normativa e dei termini
relativi ad ogni fase della procedura concorsuale.