IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  Generale  per il Personale
                              Militare

    Vista  la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista   la  legge  10 maggio  1983,  n. 212,  recante  norme  sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  riordino  dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo delle Forze Armate;
    Vista  la  legge  27 luglio  2004,  n. 186, recante, fra l'altro,
norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
    Vista   la   legge   4 agosto   2006,   n. 247,   concernente  la
partecipazione  militare  italiana  alle missioni internazionali, con
particolare riferimento all'articolo 2, comma 34;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  recante  disposizioni  legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  recante  norme  per  la  disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   recante   la   determinazione   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della Difesa in data 18 aprile
1996,  che stabilisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del citato
decreto  legislativo  n. 196/95,  le  modalita'  e  le  procedure  di
valutazione  per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
    Visto  il decreto dirigenziale n. 2828 del 22 settembre 2005, con
il  quale  e'  stato  fissato  per l'anno 2005 in 76 unita' il numero
delle   promozioni  da  conferire  nel  grado  di  Primo  Maresciallo
dell'Esercito mediante concorso;
    Considerato  che  occorre  procedere all'avanzamento per concorso
per  titoli  di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 196/95 e secondo quanto previsto dalla tabella
B/3 allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:


                             Articolo 1


                             (requisiti)

    1.  E'  indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami  al  grado  di Primo Maresciallo
riservato  ai  Marescialli  Capo  dell'Esercito  che  abbiano  almeno
quattro  anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2005 e
che   alla  data  di  scadenza  del  termine  di  cui  al  successivo
articolo 3:
      a)  siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a «superiore
alla  media»  o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
      c)  non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
      d)   non  risultino  rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
      e)  non  risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   dei   termini   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso.  Inoltre,  i  requisiti  previsti  alle
lettere  c),  d)  ed  e),  accertati  secondo  le modalita' stabilite
dall'Amministrazione,  dovranno  essere  mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della Commissione giudicatrice.
    3.  Ai  sensi  dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a
non piu' di due volte.