Articolo 5 (prove d'esame) 1. Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di due test, il primo composto da n° 60 domande a risposta multipla suggerita su argomenti di cultura generale e il secondo da n° 30 domande a risposta libera su materie professionali, secondo il programma in allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto. La documentazione necessaria alla preparazione al test su materie professionali sara' disponibile sul sito EI-NET dell'Esercito (http://www.sme.esercito.difesa.it/ alla pagina documenti disponibili del Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale). 2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che saranno indicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale del 10 novembre 2006. La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta nonche' eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. 3. I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non ammissione al concorso non potranno partecipare alle prove d'esame di cui al presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove, almeno trenta minuti prima dell'orario che sara' indicato per lo svolgimento delle prove d'esame, senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando l'uniforme ordinaria. Gli stessi, all'atto della presentazione presso l'aula ove si svolgeranno le prove d'esame, dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, munito di fotografia ed in corso di validita'. I candidati, inoltre, dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile di colore nero. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso. A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito. 4. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e' permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i Membri della Commissione esaminatrice, ne' consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico e/o informatico. Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della Commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le prove d'esame, e' escluso dal concorso. La Commissione esaminatrice e il Comitato di Vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi Membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 5. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame in quanto impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 15.